Mancano gli adeguati assetti organizzativi? Caro amministratore paghi di tasca tua!

Cosa devi assolutamente sapere circa l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.


02.11.2021 Articolo di Roberto Sibilia - Fondatore e Sr Consultant                        

L’obbligo di adeguamento è operativo dal marzo 2019.

Sebbene il D.Lgs. 14/2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - non sia ancora pienamente entrato in vigore, alcuni articoli, come l’art. 375 che modifica il Codice Civile aggiungendo il comma 2 all’art. 2086, sono già operativi dal 16 marzo 2019.

Quindi a partire dalla primavera del 2019 tutti gli imprenditori che operano con qualsiasi forma societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa e alle sue dimensioni, qualsiasi esse siano. Diversamente qualora non siano in grado di rilevare tempestivamente l'eventuale situazione di crisi, la perdita di continuità aziendale, e non si adoperino immediatamente per la soluzione dell'insolvenza possono essere oggetto di azioni di responsabilità ex art. 2393 del cc da parte dei soci o dei terzi ed essere condannati al risarcimento dei danni. 

Va ricordato che l'azione risarcitoria è attivabile per delibera assembleare entro 5 anni dalla cessazione dell’incarico dell’amministratore. Nel caso di condanna l’amministratore responsabile sarà tenuto al reintegro del patrimonio sociale per i danni derivanti dalla sua mala gestio. Nel caso di amministratore in carica l’azione di responsabilità comporta anche la revoca dello stesso ed è sufficiente il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale sociale.

Ci sono già sentenze in materia, cosa dicono.

Sono almeno due le sentenze emesse dai tribunali che dovrebbero farti drizzare le orecchie, e non solo, se sei l'amministratore di una società.

La prima è la sentenza nr. 2769/2019 del 18 ottobre 2019 del Tribunale Ordinario di Milano - sezione specializzata in materia d'impresa -. L'azione è stata attivata dai soci ai sensi dell' L’art. 2409 del Codice Civile. Questo articolo afferma il ricorso al Tribunale quando: 

  • c'è il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. 
Il Tribunale di Milano condanna l’amministratore unico quale responsabile per gravi irregolarità anche per non aver attuato sufficienti, tempestive e concrete risposte alla crisi delle società e alla perdita di continuità aziendale. Con questa sentenza il Tribunale di Milano apre di fatto all’utilizzo della mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per condannare l'amministratore a risarcire l'azienda con il proprio patrimonio. 

La seconda sentenza riguarda quella emessa dal Tribunale di Venezia il 16 dicembre del 2020 - sezione specializzata per le imprese - che ha deliberato in merito all’applicazione dell’art.2086 c.c. in tema di gestione dell’impresa. Come disposto dall’art.375 del D.Lgs 14/2019 l’imprenditore ha, tra l'altro, una serie di obblighi in tema di rispetto degli indicatori di crisi, cioè di quegli indicatori in grado di intercettare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’attività svolta. Quindi deve sempre essere in grado di rilevare la capacità dell’impresa di far fronte ai debiti in modo prospettico per almeno sei mesi. L'imprenditore deve necessariamente adottare un sistema di monitoraggio organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, in difetto risulta ad azione di responsabilità ex art.2086 c.c...

Queste sentenze rappresentano, quindi, un precedente giurisprudenziale significativo. Sono un preciso e ineludibile monito per gli imprenditori e gli amministratori affinché sia considerata fin da subito come imprescindibile la necessità di adottare adeguati assetti organizzativi per evitare l’assoggettabilità all’art. 2409 nonché alla responsabilità ex art. 2393 ed ex art. 2086 del Codice civile.

Cosa devi fare come imprenditore o amministratore.

Innanzitutto quello che devi fare è uscire dagli schemi e dalla logica dei controlli amministrativi ex post, ossia quella dei bilancini di verifica periodici e delle analisi finanziarie o di budget che rappresentano solo i fatti quando sono già accaduti.

Devi poi entrare nell'ottica che la valutazione di adeguatezza degli assetti va fatta costantemente per tutta la vita dell'azienda. L'organo di controllo, quando previsto, ha il compito di verificare se le informazioni su cui hai valutato o meno l'adeguatezza sono sufficienti e i risultati a cui sei giunto siano ragionevoli. Quindi sono tutti "cavoli" tuoi.

Gli istituti di credito e gli enti in grado di erogare finanziamenti già dal prossimo maggio 2022 accorderanno o meno, o rinnoveranno, fidi e finanziamenti sulla base degli adeguati assetti e del DSCR - Debt Service Coverage Ratio -. È verosimile che nel breve anche Clienti e Fornitori considereranno il fatto che ci sia un assetto organizzativo adeguato nella valutazione complessiva dell’impresa.

Quali misure adottare?
  • Adottare un organigramma aderente all'effettiva organizzazione e schede ruolo, mansioni responsabilità almeno per le figure chiave dell'organizzazione.
  • Attribuire precisi poteri decisionali e deleghe effettive.
  • Dotare l'azienda di procedure di gestione del rischio.
  • Rendere attendibili i flussi i informativi digitalizzati o meno.
  • Formare costantemente il personale, tenendone traccia, affinché sia competente ed adeguato a svolgere la propria funzione.
  • Aggiornare costantemente processi e procedure aziendali che devono essere scritte e diffuse in tutta l'organizzazione.
A queste attività che ti consentiranno di inquadrare meglio la struttura organizzativa e che dovranno essere adattate alla natura e alle dimensioni dell’impresa, dovrai affiancare gli strumenti di monitoraggio e controllo:
  • check up periodico degli assetti con report per gli organi di controllo e i soci;
  • controllo di gestione dinamico e predittivo dei flussi di finanziari almeno a sei mesi, ma meglio se a dodici;
  • strumento per la valutazione del rischio d'impresa, anche  in relazione ai mercati, in grado di valutare gli effetti degli eventi e delle circostanze esterne sulle performance economico finanziarie.

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